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Articolo 13

Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto:

  • dai Presidenti dei Gruppi Regionali e Provinciali;
  • da un numero di membri non superiore a 120  scelti tra i soci o associati (questi ultimi in numero non superiore a quaranta) eletti dall’Assemblea con voto segreto;
  • dal Segretario Nazionale;
  • dal Direttore del periodico riconosciuto quale organo dell’Associazione;
  • dai Sindaci, senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Le funzioni del Consiglio Direttivo sono:

  1. nominare il Presidente, scegliendolo nel proprio ambito tra i soci;
  2. nominare i Vice Presidenti, che non potranno essere in misura superiore a 3, scegliendoli nel proprio ambito tra i soci; il VicePresidente che avrà ottenuto il maggior numero di voti (in caso di parità sarà preferito il più anziano di età) rivestirà la qualifica di Vicario;
  3. nominare il Segretario Nazionale, scegliendolo tra i soci o associati;
  4. nominare i membri del Comitato Esecutivo previsti dal successivo art. 15 dello Statuto, scegliendoli nel proprio ambito tra soci e associati;
  5. fissare le fondamentali norme di comportamento impegnativo sia per l’attività nazionale che per quella svolta a livello regionale e/o provinciale;
  6. impostare i programmi e impartire le indicazioni che saranno poi realizzate dal Comitato Esecutivo;
  7. approvare il rendiconto finanziario;
  8. approva, su proposta del Comitato Esecutivo o dei Gruppi Regionali, la nomina dei soci onorari;

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando la richieda almeno un terzo dei suoi membri.

Esso viene convocato con almeno sette giorni di preavviso dal Presidente e le sue delibere sono valide quando sono presenti almeno la metà dei suoi membri o, in seconda convocazione, quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente o da chi, in sua assenza, presiede la seduta.

Ogni riunione del Consiglio Direttivo dà luogo alla stesura di un verbale che viene firmato dal Presidente e da chi funge da Segretario del Consiglio. Quest’ultimo è incaricato di diffonderlo fra tutti i membri del Consiglio.

In caso di cessazione dell’incarico di Consigliere eletto dall’Assemblea, il Consiglio Direttivo può cooptare un sostituto sino ad un massimo di sostituzioni pari a un terzo dei consiglieri eletti dall’Assemblea.

I Presidenti dei Gruppi Regionali e Provinciali, in quanto membri di diritto del Consiglio Direttivo, in caso di impossibilità a partecipare a riunioni dello stesso, potranno, di volta in volta, delegare per iscritto un altro socio del proprio Gruppo, purché non ricopra già la carica di Consigliere Nazionale, per assicurare la rappresentatività del Gruppo.