Articolo 23
Lo Statuto non può essere modificato se non dall’Assemblea a maggioranza dei due terzi dei soci ed associati presenti o rappresentati. La modifica dello statuto deve essere prevista nell’ordine del giorno all’interno della convocazione.
Lo scioglimento può essere pronunciato esclusivamente mediante voto segreto dell’Assemblea straordinaria all’uopo convocata ed è deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei soci e degli associati presenti o rappresentati..
Le convocazioni e le deliberazioni avranno luogo alle condizioni previste dall’articolo 12.
Il patrimonio residuo dell’ente, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere devoluto ad Associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.