Articolo 5
Composizione sociale
L’Associazione si compone di:
- soci;
- associati;
- soci onorari.
I soci e gli associati hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.