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[09/10/2018] Stranieri: Decreto sicurezza e immigrazione
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È stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale dello scorso 4 ottobre il Decreto Legge n. 113/2018 che introduce rilevanti novità in materia di immigrazione nell'ambito di una serie di norme in materia di sicurezza.
Come anticipato con la nostra news del 25 settembre con il decreto 113 viene abolito il «permesso umanitario». Vale la pena ricordare che il permesso di soggiorno per motivi umanitari fu introdotto con l'intento di prevedere una ipotesi eccezionale – e temporanea – non rientrante nelle più generali e ampie tipologie di permesso per lavoro, per protezione internazionale e per motivi familiari, ma comunque a tutela di particolari ragioni «di umanità», anche al di là di quanto previsto da altre disposizioni internazionali o costituzionali.
Di interesse per gli Uffici di anagrafe e di stato civile gli artt. 13 e 14.
L’art. 13 introduce significativi cambiamenti al Decreto Legislativo 142/2015 prevedendo il divieto di iscrizione anagrafica per gli stranieri che otterranno il permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria: in tale contesto viene quindi abrogato l’art. 5 bis.
L’art. 14 porta una serie di modifiche alla legge n. 91 del 1992 in materia di cittadinanza.
In particolare:
- ‐ viene abrogato il comma 2 dell’art. 8 che inibiva la possibilità di respingere la richiesta di cittadinanza per matrimonio quando fossero ormai trascorsi due anni dalla presentazione dell’istanza;
- ‐ con una modifica all’art. 9 bis vine elevato da € 200,00 a € 250 il contributo per le richieste di acquisto o riacquisto della cittadinanza;
- ‐ viene introdotto il nuovo art. 9-ter che porta a 4 anni il termine per la conclusione dei procedimenti di cittadinanza compresi i casi di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis curati direttamente dagli Uffici di Stato Civile;
- ‐ viene infine introdotto il nuovo art. 10-bis che prevede la revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo (art. 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale e artt. 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale).
Vedi la precedente news del 25 settembre
D.L. 4 ottobre 2018, n. 113
Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 ottobre 2018, n. 231.
Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure volte a individuare i casi in cui sono rilasciati speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, nonché di garantire l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione;
Ritenuta la necessità e urgenza di adottare norme in materia di revoca dello status di protezione internazionale in conseguenza dell'accertamento della commissione di gravi reati e di norme idonee a scongiurare il ricorso strumentale alla domanda di protezione internazionale, a razionalizzare il ricorso al Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, nonché di disposizioni intese ad assicurare l'adeguato svolgimento dei procedimenti di concessione e riconoscimento della cittadinanza;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di introdurre norme per rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso, al miglioramento del circuito informativo tra le Forze di polizia e l'Autorità giudiziaria e alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli enti locali, nonché mirate ad assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di introdurre strumenti finalizzati a migliorare l'efficienza e la funzionalità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, attraverso il rafforzamento della sua organizzazione, nell'intento di potenziare le attività di contrasto alle organizzazioni criminali;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Vista la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari europei, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Titolo I
Disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione
…..omissis….
Capo II
Disposizioni in materia di protezione internazionale
Art. 13. Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica
In vigore dal 5 ottobre 2018
1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
b) all'articolo 5:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e 2.»;
2) al comma 4, le parole «un luogo di residenza» sono sostituite dalle seguenti: «un luogo di domicilio»;
c) l'articolo 5-bis è abrogato.
Capo III
Disposizioni in materia di cittadinanza
Art. 14. Disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza
In vigore dal 5 ottobre 2018
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, il comma 2è abrogato;
b) all'articolo 9-bis, comma 2, le parole «di importo pari a 200» sono sostituite dalle seguenti «di importo pari a 250»;
c) dopo l'articolo 9-bis è inserito il seguente:
«Art. 9-ter. - 1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda.
2. Il termine di cui al comma 1 si applica altresì ai procedimenti di riconoscimento della cittadinanza avviati dall'autorità diplomatica o consolare o dall'Ufficiale di stato civile a seguito di istanze fondate su fatti occorsi prima del 1° gennaio 1948.»;
d) dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - 1. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, è revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca della cittadinanza è adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, la lettera aa) è sostituita dalla seguente: «aa) concessione e revoca della cittadinanza italiana;».
…omissis…
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