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[07/12/2018] Elettorale: Elezioni comunali – per l’apparentamento al ballottaggio serve un atto scritto
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Nel turno elettorale di ballottaggio del 24 giugno 2018 per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di un Comune lombardo una lista aveva dichiarato pubblicamente e tramite i social che avrebbe appoggiato il Sindaco che poi avrebbe risultato vincente. Sulla base di tale affermazione la lista pretendeva, in fase di attribuzione dei seggi, di concorrere alla ripartizione insieme alle liste che avevano sostenuto il Sindaco eletto fin dal primo turno. L’Ufficio Elettorale Centrale non aveva però accolto la richiesta e la lista ha fatto ricorso al TAR che ha invece confermato l’interpretazione data dall’Ufficio Centrale.
Nelle motivazioni il TAR Lombardia, richiamando la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha ribadito che l’articolo 72, commi secondo e settimo, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 impone, in entrambi i due possibili turni elettorali, una reciproca manifestazione di volontà nel senso del collegamento tra il candidato alla carica di Sindaco e i delegati delle liste interessate.
Si tratta di manifestazioni di volontà che, per avere valore ed efficacia giuridica, devono sostanziarsi in atti formali da produrre entro il termine prestabilito a pena di decadenza.
Infatti l’eventuale accordo di apparentamento tra il candidato Sindaco e le liste che lo sostengono dovrà poi risultare dalla scheda elettorale del turno di ballottaggio.
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