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[07/05/2019] Anagrafe: I comuni devono iscrivere i richiedenti asilo all’anagrafe per rispettare la legge
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L’ordinanza del Tribunale di Bologn del 2 maggio 2019 (vedi la nostra news del 3 maggio) segue quella del Tribunale di Firenze del 18 marzo 2019 (vedi la nostra news del 21 marzo) stabilendo, di fatto, che la disposizione introdotta dal D.L. 113/2018, secondo cui il permesso di soggiorno per richiesta asilo non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica, ha abrogato solamente la procedura semplificata che prevedeva la possibilità di iscrivere in anagrafe il richiedente asilo su semplice dichiarazione del responsabile della convivenza presso la quale era ospitato. Tuttavia tale norma non ha minimamente intaccato il diritto soggettivo del richiedente asilo ad essere iscritto in anagrafe secondo le normali procedure previste dal regolamento anagrafico dato dal D.p.r. 223/1989.
Nella sentenza il Giudice bolognese, dopo aver attentamente esaminato la normativa in materia di iscrizione anagrafica, ha ritenuto dover evidenziare che il diritto all'iscrizione anagrafica (diritto soggettivo) non deve essere accertato sulla base di un un titolo (il permesso di soggiorno) che attesta semplicemente la regolarità di soggiorno dello straniero, bensì sulla base della dichiarazione resa dall’interessato e dai conseguenti e successivi accertamenti disposti dall’Ufficiale d’anagrafe che dovrà verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e la situazione di fatto accertando quindi la dimora abituale. Nel contempo il giudice bolognese, come prima il giudice fiorentino, esamina anche le specifiche disposizioni applicabili ai cittadini stranieri che richiedono l’iscrizione anagrafica e rileva che l’art. 6, co. 7 TU immigrazione d.lgs. 286/98 prevede la parità di trattamento con i cittadini italiani con l’unica differenza che il cittadino straniero deve dimostrare la regolarità di soggiorno.
Dall'esame delle norme vigenti in materia anagrafica il Tribunale di Bologna sostiene che non esistono titoli per l’iscrizione anagrafica e dunque la previsione del D.L. 113/2018 non impedisce l’iscrizione anagrafica perché “il permesso di soggiorno per richiesta asilo – né nessun altro permesso di soggiorno – sono mai stati “titolo” per l’iscrizione anagrafica. Essi costituiscono invece prova del regolare soggiorno, richiesto ai cittadini stranieri”.
Secondo il Tribunale di Bologna la riforma del D.L. 113/2018 ha inciso invece sulla semplificazione introdotta con l’automatismo dell’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo ospitati in una struttura di accoglienza, che se prima erano iscritti su impulso del responsabile della struttura, oggi devono rendere singola dichiarazione di residenza, alla pari di tutti.
L’interpretazione delle norme in materia di iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo è coerente anche con il principio di non discriminazione di cui all’art. 14 CEDU e garantisce l’effettivo esercizio dei diritti inviolabili (art. 2 Cost.) e dei diritti sociali che discendono anche dall’iscrizione anagrafica.
A questo punto si deve ritenere che le chiare e coerenti decisioni dei Tribunali di Bologna e di Firenze siano tali da rendere immediatamente applicabili i principi ivi espressi ben oltre il caso esaminato nel singolo ricorso, ovverosia in tutte le situazioni nelle quali il richiedente asilo chieda l’iscrizione anagrafica. Stante così le cose si può affermare che i Sindaci non devono "disobbedire" al dettato normativo (come alcuni Sindaci di grandi città com Palermo e Firenze avevano proposto negli scorsi mesi) bensì debbono applicare la legge procedendo quindi alle iscrizioni anagrafiche dei richiedenti asilo.
Vedi la sentenza del Tribunale di Bologna
Vedi la Sentenza del Tribunale di Firenze
Vedi la news del 3 maggio 2019
Vedi la news del 21 marzo 2019
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