-
Inserisci i tuoi dati per ricevere
le ultime notizie:
|
- Info
Semplice Numero 11 - Novembre 2019
Il Sommario
|
La Copertina
|
-
Interventi.
Anna Maria Lecis Ortu**
L'estratto dell'articolo
I giudici di Strasburgo si sono pronunciati in più occasioni sullo status giuridico dei figli nati da GPA e sul loro rapporto coi genitori intenzionali, e hanno sempre tenuto a mantenere distinta tale questione da quella della conformità alla Convenzione del divieto o della regolamentazione della GPA [26]. Sebbene sia inevitabile che il dibattito sull’una conduca a discutere anche dell’altra [27], e che le stesse posizioni giurisprudenziali sulla trascrizione siano almeno parzialmente fondate su una valutazione – giuridica, sociale o addirittura valoriale – di questa controversa pratica procreativa [28], la Corte si impone di non perdere di vista la differenza essenziale tra le due questioni, che è la presenza di un bambino già nato, che già esiste ed è stato inserito in un contesto genitoriale, e il cui interesse deve prevalere su ogni altra valutazione
-
Interventi.
Il Direttore
L'estratto dell'articolo
Come è noto la legge 20 maggio 2016, n. 76, con l'introduzione della regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze di fatto, ha riformato il diritto di famiglia riconoscendo valore a interessi rilevanti che negli ultimi anni si erano fatti sentire sempre più insistenti e improcrastinabili. Interessi, in particolare, concernenti la realtà delle coppie omosessuali e delle famiglie di fatto. Così, a seguito dell’intervento normativo, può̀ dirsi finalmente ed effettivamente superata quella concezione di famiglia tradizionale che, ex art. 29 della Costituzione, è fondata ancora esclusivamente sul matrimonio. Superamento grazie al quale, in aggiunta al negozio solenne con il quale un uomo e una donna assumono l’impegno di stabile convivenza, di mutuo aiuto e di reciproca assistenza morale e materiale in qualità di marito e moglie, è possibile individuare oggi altri due modelli familiari senz'altro diversi dal matrimonio, vale a dire le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto appunto.
-
Attualità.
Emmanuele Nannizzi
L'estratto dell'articolo
Il 9 agosto 2019 è entrata in vigore la Legge 19 luglio 2019 n. 69 (in G.U. 25 luglio 2019) recante: “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, meglio conosciuta come “Codice Rosso”.*
Con questa nuova normativa, il legislatore è voluto intervenire allo scopo di arginare e sanzionare specifici episodi di violenza che negli ultimi anni sono diventati sempre più numerosi, dei quali si sente parlare sempre più spesso nei fatti di cronaca e che di conseguenza hanno generato un preoccupante allarme sociale. Vediamo cosa prevedono le nuove disposizioni.
-
Giurisprudenza.
La Redazione
L'estratto dell'articolo
Con l'ordinanza n. 28244 del 4 novembre 2019, peraltro non discutibile nel merito, la Corte di Cassazione – Sottosezione 1 della Sesta Sezione civile - ha definito i criteri dell'affidamento dei minori riproducendo principi obsoleti dello scorso secolo. I Giudici di piazza Cavour hanno rigettato il ricorso di un padre che si era opposto all'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre come disposto dalla Corte d'Apello territoriale. Nello specifico il ricorrente aveva censurato la decisione della Corte d'Appello per violazione e falsa applicazione del primo comma dell'art. 337-quater c.c. in quanto, con il procedimento di secondo grado, era stato disposto l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre sulla base di una previsione pro futuro – giudizio prognostico peraltro non fondato su solide basi - di quella che sarebbe stata la condotta paterna. La sentenza sarebbe stata censurata inoltre non solo perchè priva di motivazione in ordine alle ragioni per le quali il giudice sarebbe stato indotto a ritenere che le minori non avrebbero beneficiato in alcun modo dal perdurare della relazione con il padre ma anche perchè il giudice dell'Appello non avrebbe tenuto conto di una circostanza decisiva, vale a dire le dichiarazioni delle figlie che avevano reso palese l'importanza della figura paterna nelle scelte relative alla loro vita. La Suprema Corte non ha tuttavia accolto i motivi proposti dal ricorrente precisando che la questione dell'affidamento dei figli è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale esprime un apprezzamento di fatto che non può essere censurato in sede di legittimità. A ciò va aggiunto che la motivazione della sentenza contestata esplica con chiarezza le ragioni che hanno indotto la Corte territoriale a disporre l'affido esclusivo delle minori alla madre, vale a dire il trasferimento del padre in una regione distante da quella di residenza delle minori, la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento, la scarsa partecipazione alle scelte inerenti le vite delle figlie, in una parola la trascuratezza dei propri doveri genitoriali. E sulla base di queste considerazioni la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.
-
Come si fa.
Marco Raso
L'estratto dell'articolo
Più volte ci siamo occupati del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza da un avo a suo tempo emigrato dall’Italia.
Questo argomento è sempre di attualità e fonte di parecchi dubbi ed incertezze da parte degli operatori anche perché si rileva un considerevole e costante aumento delle richieste di riconoscimento inoltrate ai Comuni, soprattutto in ragione sia dei tempi molto lunghi di attesa – per l’espletamento delle pratiche - presso i Consolati (misurabili in anni) che delle difficili condizioni socio-politiche di diversi Paesi, soprattutto quelli dell’area latino-americana.
Tanto che chi ne ha i mezzi e le possibilità – magari con l’assistenza di associazioni, studi legali specializzati e simili – si trasferisce in Italia, con tutta la documentazione già pronta al seguito, dichiarando la residenza in un Comune e contestualmente presentando l’istanza di riconoscimento della cittadinanza in questione.
In passato il Ministero dell’Interno, in relazione a questi casi, aveva già dato il “via libera” alle richieste di residenza sulla base del possesso del semplice “visto turistico”.
-
La pagina di Sophia.
Patrizia Strano
L'estratto dell'articolo
-
Bastiancontrario.
Il Bastiancontrario
L'estratto dell'articolo
-
News.
La Redazione
L'estratto dell'articolo
|
|
L'estratto dell'articolo
Clicca sul titolo dell'articolo per leggerlo.
|
|