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Semplice Numero 11 - Ottobre/Novembre 2016
Il Sommario
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La Copertina
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Interventi.
Andrea Vincenzo Piscopo
L'estratto dell'articolo
L’analisi della sentenza del Consiglio di Stato del 26.10.2016 n. 4478 che ha annullato la sentenza del luglio di quest’anno del Tar del Lazio in merito alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 6 del 24 aprile 2015 del Ministero dell’Interno (sulle modalità operative relative all’applicazione dell’art. 12, comma 3, del d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni in l. n. 162 del 2014), ci permette di sviluppare un tema interessante in merito alla vincolatività delle circolari ministeriali in materia di stato civile per gli Ufficiali dello Stato Civile.
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Interventi.
Antonio Valitutti
L'estratto dell'articolo
All’esito di un lungo e tormentato iter parlamentare è stata, infine approvata la legge 20 maggio 2016, n. 76, che reca le norme in tema di Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Tra polemiche degli oppositori, critiche del mondo cattolico (in particolare della CEI), luci ed ombre che hanno fatto parlare del trionfo del “meglio legge che niente”, la regolamentazione delle unioni same sex e delle convivenze di fatto è legge dello Stato. E tuttavia, è prevedibile che taluni snodi essenziali della legge, conseguenti a scelte politiche, come tali sempre opinabili e discutibili, in punti di particolare delicatezza della riforma, continueranno ad alimentare il dibattito sul piano socio-culturale e politico.
Su quello più squisitamente giuridico la lettura della normativa, datane dai primi interpreti ha già evidenziato diverse criticità che potranno dare vita ad un prevedibile contenzioso, non scevro da possibili rimessioni alla Corte Costituzionale e/o alla Corte EDU. Già l’art. 1, comma 1, della legge 76 del 2016 ha suscitato i malumori della comunità gay italiana, laddove stabilisce che “l’unione civile tra persone dello stesso sesso” viene istituita “quale specifica formazione sociale”. La formula fa riferimento agli articoli 2 e 3 Costituzione, sulle formazioni sociali da tutelare nel rispetto del principio di uguaglianza, e non a quello, articolo 29, sul matrimonio e serve proprio a distinguere le unioni gay del matrimonio.
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Interventi.
Geremia Casaburri
L'estratto dell'articolo
Il decreto del Tribunale di Palermo del 15 aprile 2015, ha destato l’interesse dei media e, come sempre più spesso accade in materie sensibili (viene da dire eticamente) come quelle affrontate, ha suscitato opposte reazioni, non solo tra i giuristi.
La decisione è ormai nota: a seguito della rottura di una coppia omosessuale (due donne), il Tribunale ha disciplinato gli incontri tra una delle partner – qualificata madre sociale (ma è in uso anche il neologismo comadre) – ed i figli (biologici) dell’altra. Si tratta di un vero e proprio diritto di visita, e del resto è stata fatta espressa applicazione degli artt. 337 bis e ter del codice civile, nel testo introdotto dal d.lgs 154\2013 (si tratta comunque delle disposizioni sull’affido condiviso, già contenute negli artt. 155 ss cod. civ., ed a loro volta introdotti dalla l. 54\2006; tali disposizioni, inserite nell’ambito della disciplina della separazione, erano però applicabili anche al divorzio e alla famiglia di fatto in crisi, rectius ai figli nati da genitori non coniugati, come espressamente disponeva l’art. 4 l. 54\2006 cit.).
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Giurisprudenza.
Mauro Parducci
L'estratto dell'articolo
Il Tribunale di Lamezia Terme, con decreto 19 maggio 2016, si è pronunciato su una particolare questione riguardante il cambiamento del cognome di un minore nato in Svizzera ma registrato anche all’anagrafe italiana.
Il caso nasce da richiesta di due genitori, padre cittadino svizzero residente in Svizzera e madre cittadina italiana residente in Svizzera ed iscritta all’AIRE di un Comune della provincia di Catanzaro, per ottenere il “cambiamento del cognome” del proprio figlio minore, con cittadinanza sia italiana che svizzera, il quale, essendo nato fuori da matrimonio, aveva assunto, secondo la legge svizzera in vigore al momento della sua nascita (2012), il cognome materno. Con tale cognome (materno) era stato registrato all’AIRE a seguito della trascrizione dell’atto di nascita.
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Attualità.
La Redazione
L'estratto dell'articolo
È irragionevole la pena della reclusione da 5 a 15 anni per chi altera lo stato civile di un neonato con false certificazioni o attestazioni.
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Come si fa.
La Redazione
L'estratto dell'articolo
Spesso viene sollevato il problema dell’attribuzione del cognome in occasione dell’emanazione dei decreti di conferimento della cittadinanza per matrimonio ex art. 5 della legge 91 1992.
In particolare, quando si tratta di persone provenienti da Paesi in cui il cognome viene variato a seguito di matrimonio, attribuendo quello del marito con eventuale suffisso – e quasi sempre questo cognome, a richiesta o d’ufficio, viene conservato anche in seguito allo scioglimento del matrimonio o alla vedovanza – si porrà il problema, in sede di istruttoria per il conferimento della cittadinanza, di quale cognome attribuire.
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La pagina di Sophia.
Patrizia Strano
L'estratto dell'articolo
“Si può pensare qualcosa più al suo posto della Follia che annuncia a squilli di tromba i propri meriti?”
Nel Medioevo la Chiesa Cattolica aveva eretto il suo edificio culturale, prima ancora che teologico, deformando sia Platone, attraverso Agostino che non conosceva il greco, che Aristotele, attraverso Tommaso ignaro del greco pure lui e falsificando quindi in un colpo solo tanto il cristianesimo evangelico che il pensiero greco-romano. E questo nell’intento in contemporanea di diffondere nel mondo pagano uno spiritualismo che gli era estraneo e di attribuire invece allo spirito cristiano una connotazione politico-mondana altrettanto estranea.
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Bastiancontrario.
Bastiancontrario
L'estratto dell'articolo
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