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Semplice Numero 2 - Marzo 2016
Il Sommario
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La Copertina
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Interventi.
Emmanuele Nannizzi
L'estratto dell'articolo
Così è scritto all’art. 12 d.l. 132/2014, norma relativa agli accordi di separazione e divorzio conclusi presso gli Uffici di stato civile: “[… ]l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a se' non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo […]. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo”.
Il legislatore ha dunque voluto dare ai due coniugi un termine minimo per un eventuale ripensamento.
E’ evidente che se le parti non si ripresentano alla data fissata per la conferma, senza dare alcuna notizia, l’accordo di separazione o divorzio è inefficace, e l’Ufficiale di stato civile deve redigere verbale di mancata conferma (formula n. 121-sexies).
Poiché, al momento dell’accordo, viene definita per la conferma una data e non anche un orario, si ritiene opportuno, se gli interessati non si presentano nell’ora concordata, attendere il giorno successivo per redigere l’atto di mancata conferma. Infatti, le parti potrebbero comparire regolarmente lo stesso giorno, finché l’Ufficio è aperto al pubblico, e quindi in tal caso, l’atto di mancata conferma sarebbe difforme alla realtà dei fatti.
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Interventi.
Livio Scaffidi Runchella**
L'estratto dell'articolo
Con decisione assunta in Camera di Consiglio il 24 febbraio 2016 e depositata il 7 aprile 2016 (sent. n. 76/2016), la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale promossa dal Tribunale per i minorenni di Bologna in tema di riconoscimento delle stepchild adoptions, ovvero dell’istituto che consente al genitore non biologico di adottare il figlio, naturale o adottivo, del partner.
In Italia l’adozione è prevista per le sole coppie eterosessuali sposate da almeno tre anni o che abbiano vissuto more uxorio per uno stesso periodo, ma risultino sposate al momento della richiesta.
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Interventi.
Alberto Guariso*
L'estratto dell'articolo
La questione dell’autocertificazione da parte dello straniero ha ricevuto una scarsa attenzione in sede dottrinale e giurisprudenziale, ma ha invece una enorme rilevanza pratica: spesso il divieto di autocertificare la propria condizione (e la conseguente necessità di sobbarcarsi oneri procedurali e costi rilevanti per procurarsi documenti nel paese di origine) crea per lo straniero un ostacolo per l’accesso alle prestazioni sociali o all’alloggio assai più insormontabile rispetto ad altre clausole (come quella di lungo-soggiorno in una determinata regione) che più frequentemente giungono all’esame dei giudici. Basti pensare che talvolta (fino alle modifiche dell’ISEE di cui si dirà) il costo che lo straniero deve sopportare per procurarsi la documentazione del paese di origine, è superiore alla valore della prestazione sociale richiesta, restando così vanificato il senso stesso dell’intervento sociale.
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Interventi.
Giuseppe Mario Coltelli
L'estratto dell'articolo
Si è già esaminata la procedura "classica" di autentica della copia cartacea di un originale cartaceo . ma, col progredire della tecnica ed il diffondersi della cultura digitale, peraltro favorita dal Legislatore con molti interventi normativi volti all'eliminazione della carta, anche nella Pubblica amministrazione, possono verificarsi casi diversi.
Un cittadino può ad esempio avere in mano un originale cartaceo e doverlo spedire in formato elettronico, oppure, viceversa, avere un file digitale e volerlo stampare dandogli validità legale. Oppure mantenerlo in forma digitale, ma averne una copia autentica. Vediamo i diversi casi, iniziando dalla copia su carta di un documento digitale. Purtroppo non è una procedura molto diffusa, anche in ambito giudiziario, mentre sarebbe molto importante per dare validità legale alla copia di una pagina di un sito, di un documento reperito dal WEB, di un qualunque file digitale, dato che la semplice stampa è falsificabile in pochi minuti. In diversi Comuni, comunque, è stato chiesto di autenticare registri IVA, o altri documenti contabili, tenuti da ditte in forma elettronica.
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Attualità.
Carmelo Danisi
L'estratto dell'articolo
In due recenti occasioni, la Corte europea dei diritti umani (di seguito, Corte Edu) ha dato prova del continuo lavoro di interpretazione della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (Cedu) quando i ricorrenti lamentano una violazione riconducibile al loro orientamento sessuale. Per quanto siano relativi a situazioni molto diverse tra loro, che rientrano nell’ambito di diritti altrettanto differenti, i recenti casi sembrano essere esaminati dalla Corte seguendo la medesima ratio: la necessità che lo Stato parte si attivi per tutelare il gruppo LGB attraverso una varietà di misure dal forte impatto sociale. Tra queste, si inseriscono gli interventi di natura procedurale, molto rilevanti quando una persona subisce violenze in ragione del suo orientamento omosessuale, e quelle a carattere più squisitamente positivo, come l’obbligo di facilitare lo sviluppo della vita familiare nel più ampio contesto migratorio attraverso il ricongiungimento familiare o quantomeno, in un’ottica procedurale, la garanzia di un esame equo della richiesta volta a ottenere un siffatto beneficio. Se poste nel più ampio e complesso quadro della giurisprudenza della Corte Edu, le conclusioni raggiunte in tali occasioni non rappresentano risultati “scontati” ma un’ulteriore elaborazione in materia di non discriminazione, dimostrata dalla volontà dei giudici europei di esaminare entrambi i casi attraverso la lente dell’articolo 14 anziché sotto il profilo sostanziale. Nella parte che segue si esaminerà, seppur brevemente, l’interpretazione degli articoli 3 (divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti) e 8 (diritto al rispetto per la vita familiare) Cedu avanzata dalla Corte con i casi M.C. e A.C. c. Romania e Pajic c. Croazia, relativi a ricorrenti caratterizzati da un orientamento sessuale “minoritario”. In entrambe le occasioni, alla luce del ruolo svolto da tale caratteristica personale, i giudici hanno deciso di valutare le presunte violazioni sotto il profilo discriminatorio (art. 14 Cedu), anziché quello sostanziale.
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Come si fa.
La Redazione
L'estratto dell'articolo
Lo spunto per queste brevi note nasce dalla telefonata di un collega che chiede un consiglio.
Ha ricevuto dalla Corte di Appello la richiesta di trascrivere ed annotare una sentenza che riconosce, in Italia, la validità di una sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio.
Sull'atto in questione è già annotata la cessazione degli effetti civili, per cui il collega ha restituito senza provvedimento la sentenza alla Corte di Appello.
Apriti cielo!
Riceve una telefonata dalla Cancelleria della Corte di Appello, con toni molto accesi, con la quale in pratica gli si «ordina» di trascrivere ed annotare...
Perché?
«Perché il giudice ordina di trascrivere e lei deve trascrivere!»
Conclusione: per quieto vivere il collega trascriverà ed annoterà una sentenza di annullamento su un matrimonio ove è già annotata la cessazione degli effetti civili...
Facciamo un po' d'ordine e riepiloghiamo per quanto possibile.
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La pagina di Sophia.
Patrizia Strano
L'estratto dell'articolo
...ancora sulla tolleranza, religione e politica, Locke e la Lettera passando per Bayle
“Possa Dio Onnipotente far sì che un giorno sia predicato il Vangelo della pace e che i magistrati civili, preoccupati più di conformare la propria coscienza alla legge di Dio che di vincolare la coscienza degli altri alle leggi umane, come padri della patria dirigano tutti i loro sforzi e i loro piani a promuovere la felicità civile comune di tutti i loro figli, o almeno di quelli che non sono violenti, né ingiusti o cattivi con gli altri. E gli ecclesiastici, che predicano di essere i successori degli apostoli, seguano le orme degli apostoli e, messe da parte le faccende politiche, pensino soltanto, con pace e modestia, alla salvezza delle anime.”
Questo un passo della Lettera sulla tolleranza manifesto della libertà religiosa.
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Bastiancontrario.
Bastiancontrario
L'estratto dell'articolo
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