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Semplice Numero 3 - Marzo 2014
Il Sommario
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La Copertina
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Interventi.
Mauro Parducci
L'estratto dell'articolo
L’art. 1, comma 1, del Codice Civile stabilisce che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita. Così, a seguito di un evento naturale, biologico, il soggetto diviene immediatamente titolare di diritti e doveri. Naturalmente il neonato non sarà in grado di badare ai propri interessi: non sarà, quindi, capace di agire.
Il legislatore ha legato la capacità di agire alla condizione che il soggetto abbia acquisito una certa maturità che gli consenta di poter valutare la convenienza degli atti che pone in essere.
Finché l’incapace non abbia raggiunto tale maturità, altri (i genitori o il tutore) rappresenteranno legalmente i suoi interessi.
Non potendo stabilire, caso per caso, il momento (età) in cui ogni individuo raggiunge il grado di maturità psichica che gli consenta di agire in proprio, il legislatore ha fissato, individuando un criterio generale, un’età al cui raggiungimento si conviene che le persone siano in grado di curare i propri interessi.
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Interventi.
Paolo Richter
L'estratto dell'articolo
Occorre soffermare l’attenzione sulla seguente puntualizzazione, contenuta nella richiamata Circolare del Ministero dell’Interno n. 397 del 15/5/2008:
“Si precisa che i princìpi di cui sopra riguardano il solo cognome attribuito alla nascita.
Come è noto in alcuni paesi la donna acquisisce il cognome del marito a seguito del matrimonio ma è importante ribadire che per l'ordinamento italiano il cognome da prendere a riferimento è solo quello attribuito al momento della nascita, per motivi di coerenza con il sistema complessivo ed in coerenza con i principi costituzionali in materia di parità tra i sessi”
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Interventi.
Patrizia Lupino
L'estratto dell'articolo
Fin dall’entrata in vigore (1 gennaio 2004) del Codice in materia di protezione dei dati personali – Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - si è posta immediatamente all’attenzione dei Responsabili degli uffici elettorali la questione in ordine alla possibilità del rilascio delle copie delle liste elettorali. In altre parole, considerato il portato della nuova disciplina in materia di pubblicità delle liste elettorali introdotta dall’art. 177 del D.lgs. 196/2003, ci si domanda spesso a chi ed a quali condizioni possono essere rilasciati i dati contenuti nelle liste elettorali.
L’interrogativo nasce ovviamente in sede di interpretazione del quinto comma dell’art. 177 del Codice che, nel sostituire il comma quinto dell’art. 51 del D.p.r. 20 marzo 1967, n. 223, e nello specifico in relazione al regime di pubblicità delle stesse, stabilisce ora testualmente che: “Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso”.
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Attualità.
La Redazione
L'estratto dell'articolo
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Come si fa.
La Redazione
L'estratto dell'articolo
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