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Semplice Numero 5 - Maggio 2019
Il Sommario
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La Copertina
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Interventi.
Il Direttore
L'estratto dell'articolo
Nel delicato equilibrio tra burocrazia e cittadini, accade spesso che trasparenza e privacy vengano percepiti come concetti contrapposti. Al fine di un'analisi corretta è necessario precisare anzitutto che la trasparenza delle informazioni è uno tra i principi cardine della disciplina sulla protezione dei dati personali. Ogni persona ha infatti il diritto di essere informata sul trattamento dei propri dati – da chiunque effettuato – sia prima dell’inizio del trattamento stesso – tramite l’informativa prevista dall’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati [1] [2], sia - attraverso l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 del Reg. - nel corso del medesimo mediante l'accesso ai propri dati e il controllo dell'utilizzo che di questi ne viene fatto. Pertanto, in relazione al concetto di trasparenza, è possibile definire l'informativa come la capacità di adottare scelte consapevoli sull’uso dei propri dati. L’art. 5, paragr. 1, lett. a) del Regolamento esplicita questo principio nello stabilire che i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato. E' possibile sostenere dunque che la protezione dei dati personali appartiene alla disciplina della trasparenza in un ambito di operatività più ampio di quello della trasparenza amministrativa tout court in quanto, a differenza di quest’ultima, trova applicazione nei confronti di qualunque titolare del trattamento dei dati pubblico o privato che sia.
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Interventi.
Emmanuele Nannizzi
L'estratto dell'articolo
Con la speranza di fornire informazioni utili ai lettori si è pensato di proporre questo articolo, su un argomento che suscita molto interesse, e sul quale si trovano sempre molti aspetti da approfondire. Si tratta di come può essere manifestata la volontà alla cremazione. Nell’ultimo decennio sono notevolmente aumentate le cremazioni, e quindi questo argomento acquisisce sempre maggiore rilevanza nell’attività dei Servizi Demografici. Sono dunque richiesti agli Uffici di stato civile un’adeguata formazione e un costante aggiornamento su una materia così delicata, per la quale si deve trattare con persone che stanno vivendo un lutto, e allo stesso tempo vi sono normative ben precise da rispettare.
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Interventi.
Mauro Parducci
L'estratto dell'articolo
Il Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 123 di “Riforma dell'ordinamento penitenziario” ha apportato, tra le altre, una modifica all’art. 45 della Legge 26 luglio 1975 n. 354 che riguarda direttamente l’attività degli Uffici d’Anagrafe.
La novità riguarda concretamente l’iscrizione anagrafica dei detenuti, degli internati e dei condannati.
Fino al momento dell’introduzione della novella legislativa la materia era regolata, sostanzialmente, dalle norme generali che disciplinano l’anagrafe (Legge 1228/1954 e D.p.r. 223/1989). Unica eccezione poteva essere rinvenuta nell’art. 10 bis del D.p.r. 223/1989 che prevede di non trasferire la residenza del soggetto detenuto in attesa di giudizio; ma una volta ottenuta la condanna (anche di primo grado), in caso di detenzione, vi era l’obbligo di dover trasferire la residenza del condannato nel Comune ove sussiste il penitenziario e, in particolare, nella Convivenza anagrafica appositamente istituita ai sensi dell’art. 5 del D.p.r. 223/1989.
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Attualità.
Simone Piunno e Valerio Paolini*
L'estratto dell'articolo
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Attualità.
Paolo De Rosa, Luca Attias, Simone Piunno
L'estratto dell'articolo
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Giurisprudenza.
Vincenzo Piscopo
L'estratto dell'articolo
La pubblicazione della sentenza del 04 aprile 2019 del 2019 in merito alla validità di un matrimonio contratto fra sconosciuti e combinato da una produzione televisiva al fine della trasmissione di un c.d. “reality” ha dato lo spunto per la redazione del presente scritto.
Prima di commentare il provvedimento del Tribunale di Pavia, corre l’obbligo tuttavia di porre alcune considerazioni.
La Costituzione riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio (art. 29 comma 1).
E’ stato cioè riconosciuto alla famiglia il carattere di comunità originaria, nella quale l’essere umano svolge la propria personalità: in particolare la vita familiare viene oggi intesa come reciproca espressione di solidarietà ed affetti, costituendo l’ambiente più idoneo all’allevamento ed all’educazione della prole: una funzione dove la famiglia ha un insostituibile valore, messo in piena luce dalle moderne scienze psicologiche .
Espressione tipica della famiglia è il matrimonio, un istituto che per secolare tradizione assume rilievo sia da un punto di vista religioso (per la Chiesa Cattolica il matrimonio è un sacramento) sia dal punto di vista dell’ordinamento giuridico dello Stato il cui fine è la costituzione di una comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
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Come si fa.
Marco Raso
L'estratto dell'articolo
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Bastiancontrario.
Il Bastiancontrario
L'estratto dell'articolo
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News.
La Redazione
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