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Semplice Numero 6 - Giugno 2016
Il Sommario
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La Copertina
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Interventi.
Mauro Parducci
L'estratto dell'articolo
Sempre d’attualità il tema del rilascio delle copie integrali degli atti di stato civile.
Nel caso che stiamo per esaminare il Garante della Privacy è intervenuto pesantemente nei confronti dell’Ufficio di stato Civile del Comune di Firenze.
Partiamo dai fatti.
L’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze, nel 2005, aveva rilasciato copia integrale dell'atto di nascita con l'annotazione dell'adozione, riguardante il sig. XY, ad un legale il quale ne aveva fatto richiesta motivata dalla necessità di avviare una causa civile per motivi successori per conto di HJ e di KW.
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Interventi.
Francesco Rizzi**
L'estratto dell'articolo
La Legge 20 maggio 2016, n. 76 é stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e dal 5 giugno 2016 sarà in vigore.
Diamo spazio, a partire da questo numero, ad una serie di commenti ed approfondimenti sulla nuova legge sulle unioni civili e convivenze di fatto con lo scopo di dare strumenti di informazione e di formazione ai nostri lettori. Iniziamo questo percorso pubblicando un primo commento tratto dal sito www.articolo29.it con il quale abbiamo attivato una proficua collaborazione
In questo appassionato contributo, Francesco Rizzi invita adesso ad una riflessione obiettiva sul significato di questa legge nel percorso verso l’uguaglianza e sull’uso strategico del diritto. Il diritto, infatti, al di là delle intenzioni soggettive dei legislatori, è soprattutto il risultato della sua applicazione e della sua interpretazione. Se ci limitassimo al diritto quale norma emanata dal potere legislativo, Golia vincerebbe sempre. (La Redazione)
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Interventi.
Geremia Casaburi**
L'estratto dell'articolo
Il senato ha appena approvato la legge che disciplina le unioni civili tra persone dello stesso sesso (ma anche – ed è parte non secondaria – le convivenze di fatto, di cui però non mi occuperò, se non marginalmente), ed appare verosimile (almeno allo stato, certo magmatico, della vita politica italiana) che lo farà anche la Camera (vi è, certo, l’ulteriore incognita della promulgazione del Presidente della Repubblica).
Le coppie omosessuali escono dal limbo della inesistenza giuridica, almeno sul piano normativo (la realtà giurisprudenziale e sociale è molto diversa) ma, come si dirà, non entrano nel Paradiso (?) della piena eguaglianza rispetto a quelle eterosessuali, in quanto – a differenza che in altri Paesi occidentali, anche con ordinamenti molto vicini al nostro – la questione del matrimonio egualitario neppure si è posta.
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Interventi.
Marco Gattuso*
L'estratto dell'articolo
Con la sentenza n. 12962 del 26 maggio 2016 depositata in data odierna la Corte di cassazione dice sì all’adozione per i bambini arcobaleno, colmando il “buco nel cuore” lasciato dal legislatore.
La Suprema Corte avalla l’interpretazione dell’art. 44 lettera d) della Legge sulle adozioni già adottato dal Tribunale per i minorenni di Roma, sentenza del 30 luglio 2014 e successivamente confermata dalla Corte d’appello di Roma e dalla Corte d’Appello di Torino (e richiamato adesivamente anche dalla Corte d’appello di Milano), che consente l’adozione coparentale (cd. stepchild adoption) da parte del genitore sociale all’interno delle famiglie omoparentali.
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Giurisprudenza.
Luciano Pignatelli
L'estratto dell'articolo
Oggetto di esame è la sentenza n. 4258 del 04.03.2016 della Corte di Cassazione Civile attinente ad una controversia in materia elettorale e precisamente sulla applicazione del principio della deroga alla applicazione dell’istituto della incompatibilità del consigliere comunale.
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Come si fa.
La Redazione
L'estratto dell'articolo
Alcuni colleghi hanno segnalato la richiesta, da parte di utenti, di autenticare la firma su una “procura a rappresentarli” presso l’Agenzia delle Entrate.
Sembra trattarsi delle procure speciali di cui all’articolo 63 del DPR n. 600 del 1973 (rappresentanza ed assistenza dei contribuenti e di cui all’articolo 7, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 218 del 1997 (rappresentanza del contribuente in sede di accertamento con adesione).
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La pagina di Sophia.
Patrizia Strano
L'estratto dell'articolo
“Si Deus est unde malum? Et si non est, unde bonum?” (Boezio, De consolatione philosophiae)
Nella storia del pensiero, antico e moderno, il difficile ruolo di “difensore di Dio” fu assunto da molti filosofi, e non sempre solo da questi, ma il termine “teodicea” - dottrina del diritto e della giustizia di Dio - fu coniato per la prima volta dal filosofo tedesco Gottfried Wilhelm Leibniz nello scritto Essai de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal, pubblicato ad Amsterdam nel 1710. Il significato del termine deriva dai lemmi greci théos – Dio – e dike – giustizia – e, in chiave filosofica indaga il senso della giustizia divina in relazione al male del mondo. Imputando la causa del male alla libertà che Dio offre alle sue creature e volendo dimostrare come la prescienza divina possa in realtà conciliarsi con la libertà umana Leibniz utilizza tuttavia il termine teodicea con un significato più specifico vale a dire quello della giustificazione di Dio. Per il filosofo infatti gli uomini non possono conoscere gli imperscrutabili disegni di Dio, anzi peccherebbero di superbia se pretendessero farlo, e quindi, quando attribuiscono a Dio o alla natura l'origine dei mali i loro giudizi sono necessariamente arbitrari. Poiché in Dio non può esservi ombra di male e poiché la natura è stata creata da Dio, ogni male che gli uomini possono scorgervi è solo frutto del loro limitato, mutevole e soggettivo punto di vista.
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Bastiancontrario.
Bastiancontrario
L'estratto dell'articolo
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