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Semplice Numero 6 - Giugno 2020
Il Sommario
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La Copertina
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Interventi.
Paolo Valerio**, Cristiano Scandurra**, Fabrizio Mezza***
L'estratto dell'articolo
Negli ultimi decenni, la ricerca sulle persone transgender e gender nonconforming (TGNC) ha prodotto un notevole corpus di conoscenze, districandosi gradualmente dalla visione patologica imperante nel secolo scorso e approdando lentamente ad un approccio complesso che riconosce l’estrema variabilità delle identità di genere (Hidalgo et al., 2013; Edwards-Leeper, Leibowitz & Sangganjanavanich, 2016) e il carattere sano e normativo delle differenti declinazioni identitarie. Questo mutamento di prospettiva si è evidenziato nel panorama scientifico-culturale soprattutto nell’ultima decade, in cui la prospettiva patologizzante ha largamente ceduto il passo a una prospettiva socio-ecologica, che colloca la persona all’interno del suo contesto di relazioni, di gruppi, di realtà co-costruite, in una pluralità di ambienti fisici e sociali, analizzandone il funzionamento psicologico come derivato dalla complessa interazione tra disposizioni personali e caratteristiche del contesto socio-ambientale (Pietrantoni & Prati, 2009; Scandurra et al., 2009). Le discipline psicologiche e sociali hanno così direzionato sempre più il proprio focus di ricerca sui contesti e sugli ambienti in cui la popolazione TGNC vive le proprie esperienze (ad. es., famiglia, scuola, università, luogo di lavoro, ecc.), documentando le notevoli sfide poste a queste persone da un retroterra socioculturale ancora fortemente marcato da una rigida ottica binaria di genere, e contribuendo così a dar loro una maggiore visibilità e riconoscimento sul piano culturale, politico e istituzionale. I fenomeni di stigmatizzazione sociale a danno delle persone TGNC – dei quali sono ormai noti gli effetti negativi sulla salute psicofisica (ad es., Perez-Brumer et al., 2015; Scandurra et al., 2018) – continuano oggi a trovare un terreno fertile nel contesto scolastico (Day, Perez-Brumer & Russell, 2018; Eisemberg et al., 2018). Le difficoltà di natura emotiva e affettiva tipicamente connesse al processo adolescenziale possono essere complicate nel giovane TGNC dalla mancanza di modelli positivi associati al proprio vissuto identitario e dalle risposte scoraggianti da parte dei pari che possono dare luogo a manifestazioni esplicite di riprovazione attraverso atti di bullismo.
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Interventi.
Massimo Dogliotti**
L'estratto dell'articolo
Alla fine, dunque, le sezioni unite escludono l’efficacia in Italia del provvedimento straniero, sui “due padri”. La sentenza esamina i tre precedenti della Cassazione relativi alla dichiarazione di genitorialità di due donne39 e fa rilevanti ammissioni, seppur sotto forma di obiter dicta, che vanno comunque evidenziati: riconosce la possibilità di adozione, in casi particolari, tanto per le coppie femminili che per quelli maschili, riferendosi (anche questa affermazione è importante) all’ipotesi di impossibilità di affidamento preadottivo. Attribuisce poi legittimità alle altre due pronunce: la prima, perché entrambe le madri potevano considerarsi biologiche (avendo una offerto l’ovulo, fecondato da donatore anonimo, e l’altra, portato a termine la gravidanza); e, argomentando sicuramente con maggior difficoltà, la seconda, perché riconosceva la genitorialità della madre non biologica (definita dalla sentenza in commento “intenzionale”, e che meglio potrebbe indicarsi come “affettiva”, “madre d’affetto”), in quanto non vi era surrogazione di maternità, ma semmai una situazione analoga a quella della fecondazione eterologa.
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Attualità.
Il Direttore
L'estratto dell'articolo
Il 26 novembre 2019 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.L 305, 26.11.2019, p.17–56) la direttiva 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio avente ad oggetto la “protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione” il cui scopo è quello di stabilire norme minime comuni volte a garantire un livello elevato di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione in specifici settori.
Trattasi con tutta evidenza dell'istituto cosiddetto whistleblowing, [1] ossia della condotta di chi, ‘soffiando nel fischietto’ - questo il significato letterale di whistleblowing equivalente anche a "sporgere denuncia" - segnala o divulga informazioni sulle violazioni di cui è venuto a conoscenza nell’ambito dell'attività professionale a prescindere dalla natura di detta attività o del fatto che il rapporto di lavoro sia nel frattempo terminato o anche non ancora iniziato (per esempio nel caso in cui le informazioni siano acquisite durante il processo di selezione o in fase di trattativa precontrattuale).
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Giurisprudenza.
Giacomo Viggiani**
L'estratto dell'articolo
Lo scorso febbraio i supremi giudici hanno stabilito che chi avanza richiesta per la rettificazione anagrafica di sesso ex l. 164/1982 può scegliere liberamente il nuovo prenome, fatti salvi i limiti espressamente previsti dalla legge o i diritti di terzi.
La controversia trova la sua scaturigine dal ricorso presentato da O.A., la quale aveva ottenuto dalla Corte d’Appello di Torino la rettificazione anagrafica di sesso da maschio a femmina l. 164/1982, ma non aveva ottenuto soddisfazione in punto di onomastica. A fronte di un prenome eletto dalla richiedente la rettificazione, i giudici distrettuali avevano infatti ritenuto che la tutela dell’«interesse pubblico alla stabilità e ricostruibilità delle registrazioni anagrafiche» imponesse che il mutamento non potesse essere che la femminilizzazione del prenome attribuito alla nascita. Di conseguenza, accoglieva la richiesta di rettificazione, ma altresì rigettando qualsiasi prenome che non fosse quello derivante dalla mera femminilizzazione di quello precedente.
L’interessata presentava allora gravame avanti la Corte di Cassazione, argomentando come un prenome radicalmente diverso da quello fino a ora portato non fosse – come lo aveva qualificato la Corte distrettuale – un «voluttuario desiderio», ma anzi il punto estremo di gittata dell’atto autodeterminativo iniziato con la procedura di rettificazione.
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Come si fa.
Marco Raso
L'estratto dell'articolo
Delle modalità per contrarre matrimonio da parte di cittadini stranieri (qui da intendersi riferito anche ai cittadini comunitari) ci siamo già occupati in passato. Sembra utile tuttavia riproporre ora il tema con i necessari aggiornamenti conseguenti all’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/1191. Avviene sempre più spesso, specie nei Comuni a vocazione "turistica" o che per la loro posizione e per le loro bellezze artistiche o naturali esercitano un particolare richiamo, di ricevere richieste di celebrazione di matrimoni tra cittadini stranieri di passaggio, ovvero non residenti ne' domiciliati in Italia. Nella quasi totalità dei casi, le suddette richieste pervengono attraverso agenzie o wedding planners che si occupano anche della gestione di tutta la parte amministrativa preliminare al matrimonio.
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Attualità.
La Redazione
L'estratto dell'articolo
Il datore di lavoro può effettuare direttamente test sierologici per il Covid-19 ai propri dipendenti? Quali aspetti bisogna considerare nel promuovere screening sierologici nei confronti di lavoratori appartenenti a categorie a rischio come, ad esempio, gli operatori sanitari e le forze dell’ordine?
A queste domande rispondono due Faq appena pubblicate sul sito del Garante www.garanteprivacy.it. Le Faq forniscono indicazioni per un corretto trattamento dei dati personali da parte di pubbliche amministrazioni e imprese private e chiariscono i presupposti per l’effettuazione dei test sierologici per il Covid-19 sul posto di lavoro.
Il Garante ha specificato, in particolare, che, nell’ambito del sistema di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro o di protocolli di sicurezza anti-contagio, il datore di lavoro può richiedere ai propri dipendenti di effettuare test sierologici solo se disposto dal medico competente o da altro professionista sanitario in base alle norme relative all'emergenza epidemiologica. Solo il medico del lavoro infatti, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici. E sempre il medico competente può suggerire l’adozione di mezzi diagnostici, quando li ritenga utili al fine del contenimento della diffusione del virus, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche riguardo alla loro affidabilità e appropriatezza.
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Bastiancontrario.
Il Bastiancontrario
L'estratto dell'articolo
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News.
La Redazione
L'estratto dell'articolo
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L'estratto dell'articolo
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